Il decreto di Lupi sulle case, e adesso cosa succede?

Tra mille polemiche il famoso decretto per le esmergenze abitative ,il Piano Casa, voluto dal buon Maurizio Lupi, è passato.
Ma cosa comporta, questo decreto, già fonte di mille polemiche?
Intanto è passato con centodieci voti a sfavore, con la sola opposizione del movimento 5 stelle.

E vediamo che cosa scrive, nei vari punti:

Art. 5

(Lotta all’occupazione abusiva di immobili)

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell’articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Questo è senz’altro il punto più controverso e parla dell’art 633 del codice penale:

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni..

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

Il riferimento legale è chiaro,  si tratta di una questione complessa e non semplice come sembra, ma i giornali che parlano di “distacco della luce degli inquilini morosi” sbaglia, l’art. 633 parla di “invasione” della proprietà privata o pubblica.
Non solo anche le note accompagnatore della legge parlano di “rilevanza penale” dell’atto di occupazione.
Cosa succede se ad essere occupata è una proprietà privata?
Il proprietario, dal palazzinaro che ha degli uffici sfitti, fino alla vecchietta che è andata in ospedale e si vede occupata la casa , deve rivolgersi alla forza pubblica e al giudice di pace.
Fin qui tutto chiaro, la pratica è snella e un eventuale pronunciamento del giudice di pace comporterà il distacco delle utenze dell’occupante e la perdita della residenza.
Cosa comporta questo?
Comporta, oltre alle utenze, che non si può votare, non si ha diritto al gratuito patrocinio, i figli dell’occupante non andranno a scuola e tante altre cose.
Ma cosa succede se la proprietà, sia essa un palazzo di uffici, una fabbrica abbandonata o una casa popolare sono di competenza dello stato?
Bella domanda, questa.
La competenza processuale è del Giudice di Pace nei casi previsti dal I co. e quando non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 639 bis. Quest’ultimo specifica infatti che Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
Significa che nel caso di occupazione di edifici pubblico o adibiti all’uso pubblico si procede d’ufficio, e ci si rivolge al giudice monocratico.
Ne consegue che i centri sociali sono destinati a vedersi distaccare di ufficio le utenze, specie in presenza di condanne già passate in giudicato, e chi ha occupato abusivamente un alloggio popolare o una scuola idem. Con in più la perdita della residenza e la pena accessoria, per cinque ani si viene esclusi dalle graduatorie per l’assegnazione di case popolari.

Un tentativo già fatto in passato, ma mai con automatismi del genere, con il comune di Roma che prova a legiferare in tal senso, e che viene pesantemente contestato, mentre il governo centrale va avanti e fa la stessa cosa, senza opposizioni nel governo.

E non è finita nel decreto , oltre a norme rigauardanti l’expo e i sussidi per i mobili , viene anche stabilito un concetto importante.

Gli appartamenti sfitti possono essere oggetto di finanziamenti se adibiti ad abitazioni sociali.
Insomma, il palazzinar che dissenntamente ha costruito cento appartamenti senza trovare qualcuno  aui venderli li può adibire ad edilizia sociale, ovvero affittarli per tot anni a canone agevolato.
In cambio avrà sconti fiscali (sul quaranta per cento del canone non pagherà le tasse) avrà accesso a finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per la ristrutturazione e altri bonus.
Trascorsi sette anni l’affittuario dell’immobile potrà decidere di riscattarlo, seguendo procedure elencate in un decreto ad hoc.
Sembra poco , ma è una gigantesca operazione immobiliare, e ci sono in Italia, senza considerare quelli occupati, un milione e mezzi di appartamenti nelle città sfitti.
Ricapitoliamo, siete un disperato che ha costruito un palazzina di venti appartamenti in centro a Milano, rimasti sfitti?
Li potrete affittare a canone agevolato per sette anni, trascorsi i quali gli affittuari potranno decidere se lasciare l’immobile oppure acquistarlo, firmando un nuovo contratto, pagando tariffe agevolate.
Se è da ristrutturare o da finire vi aiuterà lo Stato, con finanziamenti ad hoc subito disponibili,
Ovviamente quello che manca alla legge di Lupi è la possibilità di sfrattare facilmente gli immobili, se le rate non vengono pagate.

Questa sarà il prossimo passaggio, diciamo dopo le elezioni, per non sbagliare.

Non so voi, ma penso che se il governo Berlusconi avesse promulgato una legge del genere, adesso in piazza i vertici del PD sarebbero davanti a i manifestanti, pronti a sventolare le bandiere a a fronteggiare la polizia.